Art. 7

LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

In vigore dal 22 mar 1958
Sono abrogate le norme di cui al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, ed al regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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