LEGGE·n. 1739·27 ottobre 1951
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Vigente dal 1 marzo 1952 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della l
Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ne