Art. 2

In vigore dal 2 mar 1952
Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1739#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo