DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 211·17 marzo 1981
Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.
Vigente dal 16 maggio 1981 10 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la
Art. 2Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruo
Art. 3Al fondo di previdenza unificato affluiscono tutte le entrate che, alla data di entrata in
Art. 4Al fondo di previdenza unificato sono devoluti i patrimoni dei fondi di previdenza indicat
Art. 5Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali magg
Art. 6Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi statutari dei fondi di pre
Art. 7Il comitato provvisorio indicato nell'articolo prece dente rimarrà in carica fino a quando
Art. 8Fino a quando non saranno nominati gli organi statutari previsti dal regolamento da approv
Art. 9Nei confronti del personale che cessa dal servizio a partire dal 10 gennaio 1981, la deter
Art. 10Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione