Art. 10

In vigore dal 17 mag 1981
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1981 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 22
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