DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1828·26 dicembre 1962
Sospensioni e riduzioni daziarie per l'anno 1963, per alcuni prodotti.
Vigente dal 21 gennaio 1963 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n
Art. 2Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa
Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione