Art. 2

In vigore dal 22 gen 1963
Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per la gamma piccolina (voce ex 29.35-0-II-ij-3) si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, nella misura del 6% sul valore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1828#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo