Art. 2
In vigore dal 22 gen 1963
Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per la gamma piccolina (voce ex 29.35-0-II-ij-3) si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, nella misura del 6% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;1828#art-2