DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1752·27 aprile 1960
Istituzione di Istituti tecnici agrari e cautici.
Vigente dal 1 febbraio 1961 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento de
Art. 2Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artic
Art. 3I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati
Art. 4Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con i normali