Art. 1
In vigore dal 16 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Considerato che gli Istituti tecnici e le specializzazioni indicate nel dispositivo del presente decreto, funzionano, di fatto, dal 1 ottobre 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1958:
a) un Istituto tecnico agrario statale in Alberobello (Bari);
b) un Istituto tecnico agrario statale in Locorotondo (Bari);
c) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Carloforte (Cagliari);
d) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Ortona a Mare (Chieti);
e) l'indirizzo specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura ed il giardinaggio presso l'Istituto tecnico agrario statale di Cesena (Forli) istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2155;
f) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Riposto (Catania) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1271.
Con la medesima decorrenza è statizzato l'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona-Capezzine (Arezzo), pareggiato con regio decreto 16 luglio 1935.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;1752#art-1