DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1203·6 giugno 1955
Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro.
Vigente dal 15 dicembre 1955 1 articoli 1 vigenze storicizzate
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