Art. 1
In vigore dal 30 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni, concernenti la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per l'industria e commercio;
Decreta:
Alla tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successivamente modificata, è aggiunta la seguente voce:
TABELLA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà incerto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - VIGORELLI - MEDICI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-06;1203#art-1