DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1785·4 novembre 1951
Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.
Vigente dal 4 aprile 1952 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 170 del te
Art. 2Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascu
Art. 3I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipa