Art. 3
In vigore dal 19 apr 1952
I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 123. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1785#art-3