DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 600·12 luglio 1949
Esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, conclusa a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra l'11 ottobre 1933 e relativo annesso, firmato a Lake-Success, New York il 12 novembre 1947.
Vigente dal 14 dicembre 2009 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic