Art. 1

In vigore dal 8 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2749; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli conclusa, a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra l'11 ottobre 1933 e relativo annesso, firmato a Lake-Success, New York il 12 novembre 1947 ed accettato dal Governo italiano il 5 gennaio 1949.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-12;600#art-1

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