DECRETO LEGISLATIVO·n. 191·19 agosto 2005

Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 30 articoli 3 vigenze storicizzate
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Indice

capo IDisposizioni generali
Art. 1FinalitàArt. 2Campo di applicazioneArt. 3DefinizioniArt. 4Applicazione
capo IICompiti delle regioni e delle province autonome
Art. 5Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionaliArt. 6Ispezioni e misure di controllo
capo IIIDisposizioni sui servizi trasfusionali
Art. 7Persona responsabileArt. 8Personale
capo IVGestione della qualita'
Art. 9Sistema di qualitàArt. 10DocumentazioneArt. 11Tenuta dei registri
capo VEmovigilanza
Art. 12TracciabilitàArt. 13Notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi
capo VIDisposizioni relative alla qualita' e alla sicurezza del sangue e
Art. 14Informazioni da fornire ai candidati donatoriArt. 15Informazioni richieste ai candidati donatoriArt. 16Idoneità del donatoreArt. 17Selezione del donatoreArt. 18Donazione volontaria e gratuita del sangueArt. 19Controllo delle donazioniArt. 20Modalità di conservazione, trasporto e distribuzioneArt. 21Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponentiArt. 22Formazione
capo VIIProtezione dei dati
Art. 23Protezione dei dati e tutela della riservatezza
capo VIIIRelazioni e sanzioni
Art. 24RelazioniArt. 25Sanzioni
capo IXDisposizioni finali
Art. 26Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientificoArt. 27Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal Plasma.Art. 28Fase transitoriaArt. 29Clausola di cedevolezzaArt. 30Clausola di invarianza degli oneri

Richiamato da 14 norme

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