Capo IX

Art. 27

Abrogato

Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal Plasma.

In vigore dal 7 feb 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;191#art-27

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Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal Plasma. (Art. 27 Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.) — Testo vigente | Portale Normativo