DECRETO LEGISLATIVO·n. 1150·6 maggio 1948
Concessione di acconti al danneggiati di guerra dell'Africa italiana.
Vigente dal 5 febbraio 1953 4 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 2Agli esercenti professioni liberali, ai magistrati ed agli insegnanti, nonché agli operai,
Art. 3Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
Art. 4Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione