Art. 2

In vigore dal 14 set 1948
Agli esercenti professioni liberali, ai magistrati ed agli insegnanti, nonché agli operai, agli artigiani ed alle imprese artigiane è concesso un acconto, per i danni agli strumenti del lavoro, nella misura seguente: sulle prime lire cinquantamila, il cento per cento; sulla rimanente somma, il cinquanta per cento. L'acconto non può superare le lire duecentomila e non sarà corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila. Alla concessione degli acconti provvede la Commissione di cui all' del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1150#art-2

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Art. 2 Concessione di acconti al danneggiati di guerra dell'Africa italiana. — Testo vigente | Portale Normativo