DECRETO LEGISLATIVO·n. 522·9 aprile 1948
Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.
Vigente dal 9 marzo 1953 8 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2A decorrere dal 1 giugno 1947 le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogot
Art. 3Nel caso che all'ufficiale giudiziario spetti per percentuale sui crediti recuperati dall'
Art. 4Tutti i diritti e le indennità stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari
Art. 5Sull'importo di ciascun emolumento percepito dagli ufficiali giudiziari a carico delle par
Art. 6A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decr
Art. 7A decorrere dal 1 luglio 1947 la somma che gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere
Art. 8Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le precedenti disposizioni legi