Art. 7
In vigore dal 10 giu 1948
A decorrere dal 1 luglio 1947 la somma che gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita nella misura di L. 7800 mensili.
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