DECRETO LEGISLATIVO·n. 436·2 aprile 1948
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.
Vigente dal 5 febbraio 1953 3 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2È autorizzata, fino a tutto il 14 ottobre 1948, la proroga del pagamento, sulle volture pr
Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione