Art. 2
In vigore dal 15 mag 1948
È autorizzata, fino a tutto il 14 ottobre 1948, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;436#art-2