DECRETO LEGISLATIVO·n. 56·11 febbraio 1948
Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati".
Vigente dal 5 febbraio 1953 4 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo d
Art. 3Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito
Art. 4Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione