Art. 2
In vigore dal 24 feb 1948
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente , un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in una domenica da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
per biglietti di importo fino a L. 100.................... L. 10 per biglietti di importo da L. 101 a L. 200............... " 20 per biglietti di importo superiore a L. 200............... " 40 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani).
sovraprezzo fisso di L. 5.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;56#art-2