DECRETO LEGISLATIVO·n. 1884·27 marzo 1947
Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera.
Vigente dal 25 giugno 1956 4 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 4
Art. 2L'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, è così modificato: "Ai fini
Art. 3I capi delle delegazioni costituite ai sensi dell'art. 4 del regio decreto legislativo 2 g
Art. 4Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1945. Il presente decreto, munito del sigillo