Art. 1

In vigore dal 13 gen 1949
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 480, concernente disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, riguardante l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e il temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche modificato dall' del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Sentita la Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA: . L' del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, è modificato come segue: "Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all' possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati. Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, può emanare in virtù dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856. Agli effetti di quanto è previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell' del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-27;1884#art-1

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