DECRETO-LEGGE·n. 346·29 ottobre 1991
Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.
Abrogato 15 articoli 3 vigenze storicizzate
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capo IDANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITA' ESTORSIVE
Art. 1Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsiveArt. 2Ammontare dell'elargizioneArt. 3Modalità e termini per la domandaArt. 4Criteri di concessione e di liquidazioneArt. 5Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsioneArt. 6Dotazione del Fondocapo IIDISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI
Art. 7Circostanze aggravantiArt. 8Aggravamenti di peneArt. 9Nuova disposizione penale in materia di estorsioneArt. 10Disposizioni processualiArt. 11Disposizione in materia di misure di prevenzioneArt. 12Disciplina della raccolta di fondiArt. 13Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativacapo IIICOPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 14Copertura finanziariaArt. 15Entrata in vigore