Capo I
Art. 1
Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
In vigore dal 2 gen 1992
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 18 FEBBRAIO 1992, N. 172
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;346#art-1