DECRETO-LEGGE·n. 313·27 giugno 1985
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamita' naturali.
Vigente dal 26 aprile 1986 2 articoli 5 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
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- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 (in G.U. 16/04/1986, n. 96) ha disposto (con l'art. 1 comma 5) la modifica dell'art. 1 comma 2.