Art. 2

In vigore dal 30 giu 1985
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZAMBERLETTI, Ministro per il coordinamento della protezione civile DE VITO, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.legge:1985-06-27;313#art-2

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Art. 2 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamita' naturali. — Testo vigente | Portale Normativo