Titolo ICapo Capo

Art. 7

Periodo di imposta

In vigore dal 1 gen 2004
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell' e nel secondo periodo del comma 3 dell'. 2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. 3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli , salvo il disposto del comma 3 dell', anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso , nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-7

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