Titolo I›Capo Capo
Art. 20 bis
Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
In vigore dal 2 dic 2005
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all', comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell', comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
Note all'articolo
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 166.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-20-bis