Titolo I›Capo Capo
Art. 20 bis
AbrogatoRedditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
In vigore dal 1 gen 2027
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all', comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell', comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-20-bis