Titolo III

Art. 163

Divieto della doppia imposizione

In vigore dal 1 gen 2004
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-163

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