Titolo III
Art. 163
AbrogatoDivieto della doppia imposizione
In vigore dal 1 gen 2027
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-163