Capo II

Art. 56

Requisiti della candidatura

In vigore dal 13 ott 2000
Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. 2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-56

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