Titolo III
Art. 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
In vigore dal 30 gen 2024
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-51