Capo V

Art. 268

Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio

In vigore dal 8 dic 2012
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all', o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all', o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli , comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. 2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-268

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