Capo V
Art. 266
Prescrizioni in materia di investimenti
In vigore dal 13 ott 2000
Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all', comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall' gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-266