Capo V

Art. 266

Prescrizioni in materia di investimenti

In vigore dal 13 ott 2000
Prescrizioni in materia di investimenti 1. Dall'emanazione del decreto di cui all', comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall' gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
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