Titolo I

Art. 2

Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.

In vigore dal 31 lug 1994 al 31 dic 2026
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell', deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all', primo comma, primo periodo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-2

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