Titolo I
Art. 2
2 / 107Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.
In vigore dal 31 lug 1994
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell', deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all', primo comma, primo periodo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-2