Art. 67

In vigore dal 7 giu 2016
Fatte salve le eccezioni previste dal presente trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
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Art. 67 Trattato 12016A067 — Testo vigente | Portale Normativo