Art. 67
In vigore dal 7 giu 2016
Fatte salve le eccezioni previste dal presente trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_67:oj#art-67