Art. 48
In vigore dal 7 giu 2016
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.
Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_48:oj#art-48