Art. 48

Art. 48

In vigore dal 7 giu 2016
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda. Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
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