Art. 6

Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:

In vigore dal 7 giu 2016
a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione, b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone, c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti, d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
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Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può: (Art. 6 Trattato 12016A006) — Testo vigente | Portale Normativo