Art. 6
Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:
In vigore dal 7 giu 2016
a)
apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione,
b)
fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone,
c)
mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti,
d)
promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_6:oj#art-6