Art. 20
In vigore dal 9 dic 2011
L'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio
12
Bulgaria
10
Repubblica ceca
12
Danimarca
7
Germania
29
Estonia
4
Irlanda
7
Grecia
12
Spagna
27
Francia
29
Croazia
7
Italia
29
Cipro
4
Lettonia
4
Lituania
7
Lussemburgo
4
Ungheria
12
Malta
3
Paesi Bassi
13
Austria
10
Polonia
27
Portogallo
12
Romania
14
Slovenia
4
Slovacchia
7
Finlandia
7
Svezia
10
Regno Unito
29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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