Art. 20

Art. 20

In vigore dal 9 dic 2011
L'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: «3.   Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 12 Bulgaria 10 Repubblica ceca 12 Danimarca 7 Germania 29 Estonia 4 Irlanda 7 Grecia 12 Spagna 27 Francia 29 Croazia 7 Italia 29 Cipro 4 Lettonia 4 Lituania 7 Lussemburgo 4 Ungheria 12 Malta 3 Paesi Bassi 13 Austria 10 Polonia 27 Portogallo 12 Romania 14 Slovenia 4 Slovacchia 7 Finlandia 7 Svezia 10 Regno Unito 29 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.»
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