Art. 247

(ex articolo 216 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
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(ex articolo 216 del TCE) (Art. 247 Trattato 12012E247) — Testo vigente | Portale Normativo