Art. 247 · (ex articolo 216 del TCE)

Art. 247

(ex articolo 216 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
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